SI PORTA A CONOSCENZA di tutta la cittadinanza che a seguito dell'emissione del DPCM del nove marzo 2020, le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale, IN PARTICOLARE:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) SONO SOSPESI: gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati …omissis;
e) SONO SOSPESE: tutte le manifestazioni ed eventi organizzati in luogo pubblico o privato di qualsiasi genere,( teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e discoteche e locali assimilati), le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
… omissis
f) SONO CONSENTITE:
- le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pizzerie da asporto, etc) e bar esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. E' consentita, dalle ore 18,00 alle ore 23,00, la sola consegna a domicilio dei pasti, FERMO RESTANDO LA CHIUSURA FISICA DEI LOCALI;
- le attivita' commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
g) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati che si svolgono nelle giornate prefestive e festive … Omissis. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. IL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO E' SOSPESO.
h) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
CAMPOBELLO DI LICATA, 10 Marzo 2020
IL SINDACO Giovanni Gioacchino Picone
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