Controreplica del Sindaco a Girgenti Acque

Il Sindaco Giovanni Picone ha dichiarato:

"Come Sindaco di Campobello di Licata, prima di rispondere nel merito e dettagliatamente a quanto asserito da Girgenti Acque nella sua risposta diffusa sui mezzi di informazione locale, desidero ricordare al gestore del servizio idrico un elemento basilare che regola il rapporto tra l'utente e Girgenti Acque.

Determinare, stabilire e limitare cosa Girgenti Acque può fare o non può fare nel rapporto con l'utente è una delle prerogative esclusive dell'ATO Idrico. Girgenti Acque deve rispettare in tutto e per tutto le indicazioni dell'organo di controllo territoriale, cioè l'ATO. E proprio l'ATO Idrico, in data 23/10/2015 ha inviato a Girgenti Acque una diffida che alleghiamo e di cui riportiamo le, inequivocabili, ultime righe: "Si diffida Codesta Società a disconnettere gli allacci fognari a tutte le tipologie di utenze, costituendo tale disconnessione violazione della concessione."

È piuttosto strano che Girgenti Acque, nella sua replica inviata agli organi di informazione abbia dimenticato di citare questa diffida, sulla quale basavamo la nostra affermazione. Né mi risulta che la diffida sia mai stata impugnata, revocata o modificata, pertanto è attualmente in piena validità e non ci sono margini di interpretazione: Girgenti Acque non può disconnettere gli allacci fognari.

Prima di entrare comunque nel merito della risposta scritta dagli uffici di Girgenti Acque, voglio ricordare a tale Società, e ai cittadini, che sia il rapporto tra il gestore e i cittadini, che il rapporto tra l'ATO e il gestore stesso, è un contratto regolato dalle norme del Codice Civile. In particolare va ricordato l'art. 1341 che la stessa Girgenti Acque, nella propria modulistica, cita in più occasioni:

L'Art. 1341 chiarisce, in modo inequivocabile, che "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte (...)limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461](...)".

In altre parole, le potestà di chi predispone un contratto da far firmare ad un potenziale cliente in merito alla cessazione del contratto o alla sua sospensione (e in questo caso è Girgenti Acque che predispone il contratto di utenza), devono essere indicate in maniera esplicita, e specificamente approvate per iscritto.

Girgenti Acque, nella sua risposta, cita gli Artt. 3.1.1, 3.3.4 e 3.2.3 del Regolamento d'Utenza che fanno un generico riferimento al fatto che la gestione dell'acquedotto è integrata con i servizi di fognatura e depurazione, e che Girgenti Acque è l'unico soggetto legittimato ad intervenire per manutenzione e riparazione. Tali articoli, però, non riguardano affatto il rapporto tra l'utenza e Girgenti Acque, e del riferimento ai "distacchi fognari", aggiunto da Girgenti Acque, non si trova traccia nel citato Regolamento.

Interessante è il fatto che successivamente Girgenti Acque citi l'Art. 3.5.6 "Smaltimento di Acque reflue - Fatturazione, esazione" che recita: "Alle utenze di acque reflue domestiche o assimilate si applicano i canoni che risultano moltiplicando le tariffe ordinarie di fognatura e depurazione per il volume di acqua fatturato dall’ente acquedottistico fornitore, eventualmente sommato con prelievi provenienti da fonti autonome.

Per le utenze del S.I.I. si emetterà pertanto una bolletta unificata, contenente la somma degli importi dovuti per le ta¬riffe A (acquedotto), F (fognatura), D (depurazione). A questa bolletta unificata si applicano tutte le disposizioni riguardanti la fatturazione, l’esazione, la morosità previste dal par. 2.6.6."

Girgenti Acque sottolinea il riferimento all'Art. 2.6.6 (che determina le potestà del gestore in caso di morosità), ma si guarda bene dal riportare lo stesso articolo 2.6.6. Eppure dovrebbe essere basilare, dato che è proprio quello che determina in modo decisivo se è lecito o meno disconnettere le fognature.

Pertanto voglio ovviare a questa disdicevole dimenticanza e riporto l'articolo 2.6.6 per intero, ricordando che il gestore (art. 1341 C.C.) può fare solo ciò che è esplicitamente indicato per iscritto.

Art. 2.6.6 Regolamento d'Utenza. "Somministrazione di Acqua - Fatturazione, Esazione" "In caso di morosità protrattasi oltre un mese dalla data di scadenza, il Gestore, ferma restando l’applicazione della indennità di mora, attiverà la procedura per l’interruzione dell’erogazione (...) Nel caso che la morosità perduri oltre giorni 60 giorni, il Gestore ha facoltà di ridurre l’erogazione dell’acqua, mediante taratura della saracinesca di appresamento, garantendo un consumo minimo di impegno per ulteriori gg.60. Trascorso tale ulteriore termine è facoltà del Gestore di procedere al distacco dell’utenza anche se non ha attivato la fase di riduzione della erogazione. Dopo l’avvenuta chiusura, il Gestore può operare il distacco del contatore con il conseguente addebito dei canoni di cui alla Tab. F del Titolo 4, ed in caso di ulteriore persistenza considererà risolto il contratto, per fatto e colpa dell’utente, previo avviso di disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r."

Sintetizzando: in caso di morosità prolungata oltre 60 giorni, Girgenti Acque può ridurre l’erogazione dell’acqua per altri 60 giorni. Se la morosità perdura ancora, Girgenti Acque può operare il distacco del contatore.

Tralascio di approfondire se avviene o meno la riduzione dell'erogazione, e se i tempi imposti dal Regolamento vengano o meno rispettati. Ciò che è importante sottolineare è che non c'è alcun cenno ad una possibile disconnessione dalle fognature, al contrario, l'operato di Girgenti Acque è volutamente limitato al distacco del contatore, potestà di cui Girgenti Acque fa ampio utilizzo.

Trovo fuori luogo, poi, il riferimento di Girgenti Acque ai lavori svolti nella Zona della Divina Commedia. Nessuno nega che siano stati utili ed importanti, ma non è accettabile che, tra le righe, si chieda il baratto tra questi lavori ed il mio silenzio sui distacchi dalla rete fognaria. Né è accettabile che Girgenti Acque addirittura sottolinei che il problema sarebbe "competenza del Comune".

Scrivere, nello stesso comunicato, prima che Girgenti Acque è "l'unico legittimato ad intervenire" sulle opere di smaltimento delle acque reflue (citando gli Artt. 3.3.4 e 3.2.3 del Regolamento), e poi, qualche riga sotto, scrivere che le opere sulla rete fognaria nella Zona della Divina Commedia sarebbero di competenza del Comune, quantomeno è contraddittorio, per non dire peggio.

Concludo invitando Girgenti Acque a non procedere ad alcuna disconnessione dalla rete fognaria, nel rispetto della diffida ATO del 23/10/2015, e sollecitando la stessa società a spostare l'argomento nella sua sede naturale, cioè L'Assemblea Territoriale idrica, come ho già fatto personalmente, informando il Presidente Dott. Lotà. In quella sede ci potremo confrontare e la questione potrà essere chiarita definitivamente.

IL SINDACO

Giovanni Picone

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